Fieval Travel - Tour operator

Australia

Condizioni generali di contratto

TASSI DI CAMBIO
Le nostre quote, espresse in Euro, dipendono dal cambio applicato alla valuta dei paesi di destinazione al momento della pubblicazione. Questo può portare a variazioni del costo del pacchetto dovuto a fluttuazioni sostanziali della nostra moneta.
Nella voce "la quota non comprende" troverete indicato il cambio relativo al programma.

LE QUOTE COMPRENDONO
Tutte le quote che vedete indicate a fine programma sono per persona in camera doppia  e comprendono tutti i servizi che vengono indicati relativamente ad ogni tour di gruppo o individuale.
I voli aerei sono sempre inclusi e sono quotati sempre nella classe economica più bassa. Al momento della richiesta di quotazione individuale possono esserci delle variazioni del costo del pacchetto dovute a non disponibilità della classe economica.
Nelle quote è sempre inclusa l'assicurazione base medico bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Le quote non comprendono i pasti non menzionati, le bevande ai pasti se non menzionate, escursioni non menzionate e le mance.
Non sono altresì inclusi eventuali adeguamenti del costo del volato o eventuale adeguamento valutario che verrà comunicato da 20 a 30 giorni prima della partenza come previsto dal contratto di vendita dei pacchetti turistici (D Lgs 206/2005).E' possibile stipulare delle polizze assicurative contro l'annullamento del viaggio. Vedi sezione "condizioni assicurative" base e integrative.

Nelle quote non è inclusa la quota d'iscrizione che ha un costo di € 55,00 per persona

 

1. PREMESSA. NOZIONI DI PACCHETTO TURISTICO.

Premesso che: a) il decreto legislativo n.111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento della loro attività (art. 3/1lett. a d.lgs. 111/95). b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico ( ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 8 delle presenti Condizione generali di contratto.
La nozione di ‘pacchetto turistico’ (art. 2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

2. FONTI LEGISLATIVE

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore.
Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili – della L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopracitato Decreto Legislativo 111/95.

3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA

L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore; estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo; cambio di riferimento ai fini degli adempimenti valutari, giorno e valore.

4. PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà una copia. L’accettazione
delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso
l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima
dell’inizio del viaggio.

5. PAGAMENTI

La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della
partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.

6. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al costo dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

7. RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato – al netto dell’acconto versato di cui all’art. 5/1° comma – l’importo della penale nella
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo (oltre al costo individuale di gestione pratica). Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma
del contratto.
Al consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi del presente articolo saranno addebitate le quote di iscrizioni e sull’importo del soggiorno verranno trattenute le penali come
da punto 19. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza i irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. Nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso.

8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi dell’oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o
da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l’organizzatore che annulla (ex art. 1469 bis n.5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai pari al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsato in
misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente pattuito, compatibilmente
alle disponibilità del mezzo e dei posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10. SOSTITUZIONI

Il cliente può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs. 111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore
non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le
informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti , le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione alberghiera ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della U.E. cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

13. REGIME DI RESPONSABILITA’

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale la prenotazione del pacchetto turistico non
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzatore del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

14. LIMITI DI RISARCIMENTO.

Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle
prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; e la Convenzione di
Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo si
“2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose” previsto dall’art.13 n° 2 comma CCV e di 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod.Civ..

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizioni di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità
(artt. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

16. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo responsabile o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,
con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al rivenditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del rivenditore speciali polizze assicurative contro le
spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

18. FONDO IN GARANZIA

E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo in Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95), in caso
di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n° 349 G.U. n° 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell’art. 21 n. 5 D. lgs. n. 111/95).

19. PENALI PER PERSONA

Penalità di annullamento per viaggi individuali:
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell'articolo 8 (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento dell'acconto previsto dall’articolo 5 1° comma (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale:

- La quota individuale di gestione pratica;
- Le penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, voli di linea) applicate dal vettore aereo in base al proprio regolamento;
e/o ad alcuni servizi, specificati all’atto della prenotazione, le cui penali potranno differire in maniera sostanziale da quelle riportate di seguito.

- Il premio della copertura assicurativa;

- Spese per l’ottenimento dei visti d’ingresso;

- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
dalla conferma fino a 30 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione.
da 29 giorni a 20 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione
da 19 a 10 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione
da 09 a 04 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione
da 3  giorni prima della partenza: 100% della quota di partecipazione

Si precisa che:
- Il riferimento è sempre ai giorni lavorativi (sabato e domenica esclusi) e il conteggio dei giorni ricorre dal giorno successivo l'invio della comunicazione di recesso da parte del cliente;
- Per gruppi precostituiti le penali di cancellazione saranno pattuite in fase di preventivo e/o al momento della conferma del viaggio.
- Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti di espatrio.

Onde evitare spiacevoli ed onerose situazioni è consigliabile stipulare per ogni partecipante la polizza contro le penali derivanti da cancellazioni.

 

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE. I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1 n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO. A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9;
art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet

 

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